Accesso civico

art. 5, c. 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Questa sezione è riservata alle modalità di esercizio dell’istituto dell’accesso civico, introdotto dall’ art.5 del D.Lgs 33/2013. L’accesso civico è il diritto, esercitabile da chiunque, di richiedere la pubblicazione dei documenti, delle informazioni o dei dati che la Società abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo, ai sensi del suddetto decreto.

La società, entro 30 giorni dalla data di richiesta, procede alla pubblicazione, nell’apposita sottosezione della sezione “Società Trasparente” del sito istituzionale, dell’informazione, documento o dato richiesto, trasmettendolo contestualmente al richiedente ovvero dandone comunicazione dell’avvenuta pubblicazione, con l’indicazione del relativo collegamento ipertestuale. Se l’informazione, il documento o il dato richiesti risultassero già pubblicati, nel rispetto della normativa vigente, la Società indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dall’ apposita sotto-sezione “Altri contenuti” – “Accesso Civico”, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Mostra d’Oltremare (RPCT) arch. Gennaro Esposito secondo le seguenti modalità:

  • posta ordinaria, all’indirizzo: Mostra D’Oltremare S.p.A. – Viale J.F. Kennedy, 54, 80125 – Napoli (NA), – Responsabile per Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
  • posta elettronica, all’indirizzo  PEC  dedicato: rpct.mdo@cert.tnet.it

Il RPCT, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette alla Segreteria Generale, affinché questa provveda alla pubblicazione dei dati richiesti in sede di accesso civico , dandone contestuale informativa allo stesso Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Mostra d’Oltremare (RPCT).

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Accesso generalizzato (“FOIA – Freedom Of Information Act”)

art. 5, c. 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

L’art. 5, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 97/2016, disciplina la nuova forma di diritto di accesso definito “accesso generalizzato”, introdotto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Tale diritto, esercitabile da chiunque e non sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, consente di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis dello stesso decreto.

Modalità per l’esercizio del diritto di “accesso generalizzato”: la richiesta di “accesso generalizzato” non richiede motivazione e potrà essere inoltrata utilizzando l’apposito modulo scaricabile da questa sezione. Tale modulo, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente, deve essere accompagnato da una copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente, e potrà essere trasmesso, alternativamente:

  • posta ordinaria, all’indirizzo: Mostra D’Oltremare S.p.A. – Viale J.F. Kennedy, 54, 80125 – Napoli (NA), – Responsabile per Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
  • posta elettronica, all’indirizzo PEC dedicato: rpct.mdo@cert.tnet.it

Le domande pervenute senza utilizzare la modulistica disponibile devono essere in ogni caso considerate ammissibili, purché le stesse identifichino il richiedente e riportino l’oggetto.
Il rilascio elettronico di dati o documenti già detenuti dalla Società in formato elettronico è gratuito. Il rilascio in copia di documenti detenuti dalla Società in formato cartaceo ovvero la loro trasposizione in formato elettronico sono assoggettati al rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla Società per la riproduzione.

La Società è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della stessa da parte dell’Ufficio che rilascia l’atto. Tale termine può essere sospeso, nel caso siano individuati soggetti controinteressati, fino al loro pronunciamento, che può avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Ufficio competente.

In caso di adozione di un provvedimento di diniego (totale o parziale) dell’accesso o di differimento, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, che decide con provvedimento entro 20 giorni.

Modulo Richiesta di accesso civico art. 5, c.2 D.Lgs. n.33/2013

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Registro delle Richieste di Accesso

In conformità delle “Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni  e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 c.2. D.Lgs. n. 33/2013” adottate dall’ANAC con deliberazione n. 1309 del 28.12.2016 “e della Circolare n. 2/2017 “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (FOIA)” adottata dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – Dipartimento della Funzione Pubblica, si pubblica il Registro delle Richieste di Accesso. In particolare, tale Registro contiene l’elenco delle richieste di accesso pervenute, a qualsiasi titolo, alla Mostra d’Oltremare S.p.A. ossia:

  1. Richieste di “accesso civico”, ai sensi dell’art. 5, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016
  2. Richieste di “accesso generalizzato”, ai sensi dell’art. 5, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016
  3. Richieste di “accesso documentale”, ai sensi della legge n. 241/1990

Il Registro riporta per ciascuna richiesta di accesso, a qualsiasi titolo pervenuta, le seguenti informazioni:

  1. data presentazione richiesta
  2. oggetto
  3. controinteressati
  4. esito
  5. data del provvedimento
  6. sintesi della motivazione (in caso di diniego, totale o parziale, o differimento)

Riferimenti normativi:
Art. 5 – D. Lgs. n. 33/2013
Linee guida ANAC FOIA